Ai sensi della Legge 24.12.1993 n 537, modificata dalla Legge 23.12.1994 n 724 e dalla Legge 28.12.1995 n 549, prevede i seguenti casi e situazioni soggettive con sottoscrizione di autocertificazioneda parte degli interessati all'atto della richiesta della prestazione sanitaria.

  • Bambini di età inferiore ai 6 anni (5+364gg.) appartentente a nucleo familiare con reddito riferito all’anno precedente fino a euro 36.151,98 annui (£ 70 milioni).
  • Anziani di età superiore ai 65 anni (65+1gg.) con reddito del nucleo familiare riferito all’anno precedente fino a euro 36.151,98 annui (£ 70 milioni).
  • Titolari di pensione sociale o assegno sociale (spetta a coloro che avendo compiuto il 65° anno di età, ne abbiano fatto domanda e siano cittadini italiani con effettiva residenza nel territorio - L.153/69) e i loro familiari a carico. Con la L.335/95 la pensione sociale è sostituita dall’assegno sociale. Rimangono attive le pensioni sociali istituite prima del 1995. Per l’anno 2004 l’importo mensile della pensione sociale è di euro 303,25, dell’assegno sociale è di euro 367,97.
  • Titolari di pensione al minimo dal giorno del compimento del 60° anno di età e loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente inferiore a euro 8.263,31 (£ 16 milioni) incrementato fino a euro 11.362,05 (£ 22 milioni) in presenza del coniuge con un incremento di euro 516,46 (£ 1 milione) per ogni figlio a carico. Per l’anno 2004 l’importo mensile della pensione minima è di euro 412,18.
  • Disoccupati e loro familiari a carico, con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a euro 8.263,31 (£ 16 milioni) incrementato fino a euro 11.362,05 (£ 22 milioni) in presenza del coniuge con un ulteriore incremento di euro 516,46 (£ 1 milione) per ogni figlio a carico. Si considerano disoccupati esclusivamente coloro che hanno perduto un precedente lavoro alle dipendenze e sono immediatamente disponibili ad assumere una nuova occupazione. La condizione di disoccupato deve risultare al momento della fruizione della prestazione ed il reddito è quello prodotto nell’anno precedente.

Adempimenti da parte degli assistiti: autodichiarazione di esenzione da apporre sul retro della ricetta da parte dell’assistito, o suo familiare maggiorenne (nel qual caso specificare il grado di parentela). 

Detta autocertificazione comporta conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace. (Dpr 28.12.2000 n.445)